DESTINATARI: Soggetti che intendono intraprendere l’attività di autotrasporto merci per conto terzi
OBIETTIVI: Preparazione dei candidati che sosterranno l’esame per il conseguimento dell’attestato di capacità professionale, valido in tutti i paesi della UE, requisito indispensabile per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.
CONTENUTI: Accesso al mercato – sicurezza stradale – norme tecniche e gestione tecnica – diritto civile, commerciale, sociale e tributario – gestione commerciale e finanziaria.
TITOLO CONSEGUITO: Attestato di idoneità professionale per partecipare all’esame su base provinciale per ottenere l’attestato di gestore dei trasporti utile per dirigere l’attività di trasporti di impresa operante nel settore di merci su strada per conto di terzi sul territorio nazionale.
Rinnovo CQC:
Con DECRETO MINISTERIALE del 5 agosto 2011 (G.U. n. 192 del 19.8.2011), il corso di formazione periodica per il rinnovo della CQC può essere frequentato a partire da diciotto mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente.
Programma e svolgimento dei corsi di formazione periodica
1. Il programma del corso di formazione periodica è di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli . Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una parte speciale dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c);
a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, e’ la seguente:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (docente: insegnante di teoria);
a.2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilita’ del conducente (docente: insegnante di teoria);
a.3) conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro);
b) la parte speciale del programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, e’ la seguente:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
b.2) disposizioni normative sul trasporto di cose (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
c) la parte speciale di programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, e’ la seguente:
c.1) compiti del conducente nei confronti dell’azienda e dei passeggeri (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
c.2) disposizioni normative sul trasporto di persone (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto).
2. La carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di passeggeri e’ rinnovata previa frequenza di un corso cumulativo di quarantanove ore, relativo alle parti di programma di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. I corsi di formazione periodica sono svolti presso le nostre sedi autorizzate. Le lezioni giornaliere hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore a sette ore.
4. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione periodica sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello previsto all’allegato
5. Non e’ possibile iscrivere allievi dopo l’inizio del corso.
6. La presenza degli allievi alle lezioni e’ attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto, distinto in una sezione dedicata alle lezioni della parte di programma comune a tutti i tipi di abilitazioni, e due ulteriori sezioni rispettivamente per la parte di programma specifica per la formazione per il trasporto di cose o di persone. Sul registro di frequenza l’allievo appone la firma in entrata ed in uscita di ogni singola lezione; e’ inoltre annotata dal responsabile del corso la data, l’argomento della lezione ed il nominativo del docente. L’assenza di un partecipante e’ annotata sul registro, dal responsabile del corso, entro quindici minuti dall’inizio della lezione. I registri di iscrizione e di presenza sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall’Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio e sono conservati per almeno cinque anni.
7. Al corso di formazione periodica sono consentite, al massimo, tre ore di assenza. L’allievo assente per un numero di ore superiore, ripete l’intero corso ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza del corso di formazione periodica.
8. Il corso di formazione periodica puo’ essere frequentato a partire da diciotto mesi prima della data di scadenza di validita’ della carta di qualificazione del conducente: In tal caso essa è rinnovata senza soluzione di continuità. La carta di qualificazione del conducente scaduta da non oltre due anni è rinnovata con la frequenza di un corso di formazione periodica.. La validità della carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due anni è rinnovata a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ed il superamento delle prove di esame di cui all’art. 11, comma 1 del DM 16 ottobre 2009.
Dalla data di scadenza della validità alla data di superamento delle prove d’esame, è vietato l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose.
Cos’è la patente nautica?
La patente nautica è un documento nominativo e personale che abilita al comando di natanti, imbarcazioni o navi, entro od oltre 12 miglia dalla costa, in base al tipo di patente posseduta.
Quando serve la patente nautica?
Nelle acque interne e in mare, serve per la navigazione con natanti e imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa quando a bordo sia installato un motore la cui potenza vada oltre i 30 kW (40,8 CV); quando si ha un motore fuoribordo con cilindrata oltre 750 cm³ se a 2 tempi, oppure 1000 cm³ se a 4 tempi, o quando si ha un motore entrobordo con cilindrata oltre 1300 cm³ se a 4 tempi benzina oppure 2000 cm³ se diesel. Se si vuole navigare oltre 12 miglia dalla costa, invece, serve sempre per tutte le unità in navigazione, indipendentemente dalla motorizzazione. E attenzione: la patente nautica è necessaria sempre per la guida di moto d’acqua, oltre che per la conduzione di motoscafi adibiti allo sci nautico. Eppure si può “guidare” una barca anche senza patente nautica, purché vi sia a bordo una persona munita della patente idonea, che ha la responsabilità della navigazione in corso.
C’è differenza tra navigare a vela o a motore?
No, dopo l’ultima riforma nautica sono cambiati vari aspetti che riguardano categorie e tipi di patenti. Ad esempio, è stata eliminata la distinzione delle unità da diporto in relazione alla propulsione (vela o motore). Il consiglio, quindi, per coloro interessati al conseguimento della patente nautica, è aggiornarsi sulle novità legislative derivanti dalla legge di riforma del codice della nautica da diporto, novembre 2014.
A che età si può prendere la patente nautica?
Per prendere la patente nautica è necessario essere maggiorenni. Un avvertimento a tutti i giovani velisti: non viene premiata la loro “capacità nautica”, perché prima di arrivare alla prova pratica, in base al tipo di patente scelta, è necessario studiare i manuali per passare la prova scritta, l’interrogazione degli ufficiali ed eventualmente anche la prova di carteggio – difficile, ma prettamente attinente alla navigazione, anche se oggi si naviga con strumentazione elettronica.