Formazione

DESTINATARI: Soggetti che intendono intraprendere l’attività di autotrasporto merci per conto terzi

OBIETTIVI: Preparazione dei candidati che sosterranno l’esame per il conseguimento dell’attestato di capacità professionale, valido in tutti i paesi della UE, requisito indispensabile per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.

CONTENUTI: Accesso al mercato – sicurezza stradale – norme tecniche e gestione tecnica – diritto civile, commerciale, sociale e tributario – gestione commerciale e finanziaria.

TITOLO CONSEGUITO: Attestato di idoneità professionale per partecipare all’esame su base provinciale per ottenere l’attestato di gestore dei trasporti utile per dirigere l’attività di trasporti di impresa operante nel settore di merci su strada per conto di terzi sul territorio nazionale.

Cos’è la CQC: definizione e normativa di riferimento
L’acronimo CQC sta per “Carta di Qualificazione del Conducente“. Come si legge sul sito ufficiale della Polizia di Stato, si tratta di “un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida” che è necessario “per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE“. Esistono due tipi di abilitazione: la CQC persone e la CQC merci, a seconda del diverso tipo di trasporto. Le due qualifiche non sono intercambiabili, ovvero ciascuna abilita il conducente a guidare solo e soltanto una specifica categoria di veicoli (chi ha solo la CQC persone, ad esempio, non può trasportare merci); di contro, la stessa persona può ottenere entrambe le abilitazioni. Il conseguimento della CQC è diventato obbligatorio per effetto della direttiva Direttiva europea 2003/59/CE che in Italia è stata recepita tramite il Decreto legislativo 286 del 21/11/2005. Quest’ultimo riguarda la “liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi“. L’articolo 17 del decreto individua i casi di esenzione; l’obbligo di qualificazione iniziale non riguarda i conducenti “già titolari, alla data del 9 settembre 2008, di patente di guida italiana di categoria D o DE e di certificato di abilitazione professionale di tipo KD ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria D1, D1E, D o DE“. Per i titolari di una patente di tipo C oppure CE, invece, l’obbligo di conseguire la CQC è scattato dopo il 9 settembre 2009. I termini sopra citati sono validi anche per chi possiede una patente rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione Europea od allo Spazio Economico Europeo che sia equivalente alle licenze di tipo C o D, a patto di “di svolgere l’attività di conducente alle dipendenze di un’impresa stabilita sul territorio italiano“.
La CQC ha una validità di 5 anni e si può rinnovare una volta scaduta. La durata della Carta di Qualificazione è slegata dal periodo di validità della patente di guida, per tanto i due documenti possono recare date di scadenza diverse. La sospensione o la revoca della licenza di guida rendono inefficace anche la CQC.
I requisiti per il conseguimento
Per conseguire la CQC è necessario seguire dei corsi specifici. Per accedervi non è necessario aver già conseguito la relativa patente (C o D) ma, per la parte del programma relativo alle ore di guida, “è necessario il previo possesso dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida” per la patente di categoria corrispondente. Per il trasporto merci, l’età minima è 18 anni. Il conducente può guidare veicoli di categoria C e CE dopo aver frequentato un corso di formazione ordinaria ed aver superato il relativo esame mentre il completamento di un corso di formazione accelerato conferisce il diritto di guidare veicoli di categoria C1 e C1E. La frequenza di un corso iniziale accelerato consente di condurre veicoli per il trasporto merci (C e CE) a partire da 21 anni. Per quanto concerne la CQC persone, invece, l’età minima è 21 anni. Il conducente che frequenta con successo un corso iniziale accelerato acquisisce il diritto di condurre veicoli di categoria D e DE per servizi di linea la cui percorrenza non superi i 50 km. La frequenza di un corso accelerato, ed il superamento del relativo esame, consente al conducente di guidare veicolo di categoria D1 e D1E. Tramite un corso di qualificazione iniziale accelerato è possibile guidare veicoli di tipo D e DE solo a partire dai 23 anni. Il decreto stabilisce, inoltre, che “i titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione“.

Rinnovo CQC:
Con DECRETO MINISTERIALE del 5 agosto 2011 (G.U. n. 192 del 19.8.2011), il corso di formazione periodica per il rinnovo della CQC può essere frequentato a partire da diciotto mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente.

Programma e svolgimento dei corsi di formazione periodica

1. Il programma del corso di formazione periodica è di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli . Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una parte speciale dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c);

a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, e’ la seguente:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (docente: insegnante di teoria);
a.2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilita’ del conducente (docente: insegnante di teoria);
a.3) conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro);

b) la parte speciale del programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, e’ la seguente:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
b.2) disposizioni normative sul trasporto di cose (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);

c) la parte speciale di programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, e’ la seguente:
c.1) compiti del conducente nei confronti dell’azienda e dei passeggeri (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
c.2) disposizioni normative sul trasporto di persone (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto).

2. La carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di passeggeri e’ rinnovata previa frequenza di un corso cumulativo di quarantanove ore, relativo alle parti di programma di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

3. I corsi di formazione periodica sono svolti presso le nostre sedi autorizzate. Le lezioni giornaliere hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore a sette ore.

4. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione periodica sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello previsto all’allegato

5. Non e’ possibile iscrivere allievi dopo l’inizio del corso.

6. La presenza degli allievi alle lezioni e’ attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto, distinto in una sezione dedicata alle lezioni della parte di programma comune a tutti i tipi di abilitazioni, e due ulteriori sezioni rispettivamente per la parte di programma specifica per la formazione per il trasporto di cose o di persone. Sul registro di frequenza l’allievo appone la firma in entrata ed in uscita di ogni singola lezione; e’ inoltre annotata dal responsabile del corso la data, l’argomento della lezione ed il nominativo del docente. L’assenza di un partecipante e’ annotata sul registro, dal responsabile del corso, entro quindici minuti dall’inizio della lezione. I registri di iscrizione e di presenza sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall’Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio e sono conservati per almeno cinque anni.

7. Al corso di formazione periodica sono consentite, al massimo, tre ore di assenza. L’allievo assente per un numero di ore superiore, ripete l’intero corso ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza del corso di formazione periodica.

8. Il corso di formazione periodica puo’ essere frequentato a partire da diciotto mesi prima della data di scadenza di validita’ della carta di qualificazione del conducente: In tal caso essa è rinnovata senza soluzione di continuità. La carta di qualificazione del conducente scaduta da non oltre due anni è rinnovata con la frequenza di un corso di formazione periodica.. La validità della carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due anni è rinnovata a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ed il superamento delle prove di esame di cui all’art. 11, comma 1 del DM 16 ottobre 2009.

Dalla data di scadenza della validità alla data di superamento delle prove d’esame, è vietato l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose.

Cos’è la patente nautica?
La patente nautica è un documento nominativo e personale che abilita al comando di natanti, imbarcazioni o navi, entro od oltre 12 miglia dalla costa, in base al tipo di patente posseduta.

Quando serve la patente nautica?
Nelle acque interne e in mare, serve per la navigazione con natanti e imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa quando a bordo sia installato un motore la cui potenza vada oltre i 30 kW (40,8 CV); quando si ha un motore fuoribordo con cilindrata oltre 750 cm³ se a 2 tempi, oppure 1000 cm³ se a 4 tempi, o quando si ha un motore entrobordo con cilindrata oltre 1300 cm³ se a 4 tempi benzina oppure 2000 cm³ se diesel. Se si vuole navigare oltre 12 miglia dalla costa, invece, serve sempre per tutte le unità in navigazione, indipendentemente dalla motorizzazione. E attenzione: la patente nautica è necessaria sempre per la guida di moto d’acqua, oltre che per la conduzione di motoscafi adibiti allo sci nautico. Eppure si può “guidare” una barca anche senza patente nautica, purché vi sia a bordo una persona munita della patente idonea, che ha la responsabilità della navigazione in corso.

C’è differenza tra navigare a vela o a motore?
No, dopo l’ultima riforma nautica sono cambiati vari aspetti che riguardano categorie e tipi di patenti. Ad esempio, è stata eliminata la distinzione delle unità da diporto in relazione alla propulsione (vela o motore). Il consiglio, quindi, per coloro interessati al conseguimento della patente nautica, è aggiornarsi sulle novità legislative derivanti dalla legge di riforma del codice della nautica da diporto, novembre 2014.

A che età si può prendere la patente nautica?
Per prendere la patente nautica è necessario essere maggiorenni. Un avvertimento a tutti i giovani velisti: non viene premiata la loro “capacità nautica”, perché prima di arrivare alla prova pratica, in base al tipo di patente scelta, è necessario studiare i manuali per passare la prova scritta, l’interrogazione degli ufficiali ed eventualmente anche la prova di carteggio – difficile, ma prettamente attinente alla navigazione, anche se oggi si naviga con strumentazione elettronica.